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Chi può fare una traduzione giurata in Italia: non esiste un albo dei traduttori giurati

Timbro, penna e verbale di giuramento accanto a un documento tradotto, per la domanda su chi può fare una traduzione giurata in Italia

In breve

  • In Italia non esiste un albo nazionale dei traduttori giurati. Il Tribunale di Pisa lo scrive nero su bianco: «Al traduttore non è richiesto alcun titolo particolare di studio o professionale: in Italia non esiste un albo o collegio professionale dei traduttori».
  • La figura del «traduttore giurato nominato dal Ministero» non esiste: chi te la presenta come una qualifica ufficiale ti sta descrivendo qualcosa che la legge italiana non prevede.
  • Quello che conta davvero è un solo requisito, e vale in tutti i tribunali: il traduttore deve essere estraneo all'atto. Non puoi tradurre e giurare i tuoi documenti, nemmeno se sei un traduttore professionista.
  • Per un documento rilasciato all'estero la legge italiana (DPR 445/2000, art. 33) parla di traduttore ufficiale, senza definirlo: è la strada per cui una traduzione giurata fatta all'estero da un traduttore giurato presso una corte d'appello viene presentata in Italia.
  • Da noi la traduzione giurata costa 30 euro a pagina e arriva in PDF firmato e timbrato via email in 24-48 ore lavorative. I nostri traduttori sono giurati presso le corti d'appello competenti.

«Chi può fare una traduzione giurata?» è una delle domande più cercate sul tema, e una delle peggio spiegate. Il motivo è che la risposta onesta è scomoda per chi vende: in Italia la legge non ha costruito nessun registro professionale dei traduttori, quindi non c'è nessun titolo da esibire. Esistono invece regole procedurali precise su chi può firmare un verbale di giuramento, davanti a chi, e con quali esclusioni. Questa guida le mette in fila, con le fonti, e spiega che cosa chiedere a un fornitore prima di pagarlo.

Non esiste un albo dei traduttori giurati

Parliamo di una cosa che molti scoprono con sorpresa: in Italia la professione di traduttore non è una professione regolamentata. Non c'è un ordine, non c'è un esame di Stato, non c'è un numero di iscrizione che un traduttore possa mostrarti come un avvocato mostra il suo.

Le pagine istituzionali dei tribunali sono la fonte più diretta. Il Tribunale di Pisa, nella sua scheda sulle asseverazioni, scrive: «Al traduttore non è richiesto alcun titolo particolare di studio o professionale: in Italia non esiste un albo o collegio professionale dei traduttori». Il Tribunale di Rieti precisa che il traduttore può essere iscritto o non iscritto in un elenco, purché sia «diverso dall'interessato e non parente».

Questo ha due conseguenze opposte, e vanno tenute insieme. La prima: nessuno può vantare un titolo ufficiale di «traduttore giurato» rilasciato dallo Stato italiano, perché quel titolo non esiste. La seconda: la qualità non è garantita da un registro, quindi va verificata guardando il lavoro, la responsabilità che il fornitore si assume e l'esperienza sul tipo di documento e sulla lingua che ti serve.

Le formulazioni da leggere con attenzione

Girano tre promesse che, lette con la legge in mano, non stanno in piedi:

  • «Traduttori giurati nominati dal Ministero» o «abilitati dallo Stato»: non esiste nessuna nomina ministeriale dei traduttori in Italia.
  • «Traduttori iscritti all'albo dei traduttori giurati»: l'albo dei traduttori giurati non esiste. Esistono l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU) di ciascun tribunale e il ruolo periti ed esperti delle Camere di commercio, che sono cose diverse e, come vedremo, non sempre richieste.
  • «Traduzione accettata da tutte le autorità»: nessun fornitore può garantirlo, perché la decisione finale è sempre dell'ufficio che riceve il documento. Noi non lo scriviamo da nessuna parte, e ti consigliamo di diffidare di chi lo fa.

Come funziona l'asseverazione davanti a un tribunale italiano

L'asseverazione è l'atto con cui un traduttore giura davanti a un pubblico ufficiale che la traduzione è fedele al testo originale. Non è un timbro: è un verbale, firmato e protocollato, che viene spillato alla traduzione e al documento di partenza. Se la differenza tra asseverata, giurata, certificata e legalizzata non ti è chiara, la guida sulle differenze tra traduzione giurata, asseverata, certificata e legalizzata fa ordine.

Il requisito che vale in tutti i tribunali: essere estraneo all'atto

Il Tribunale di Milano, nella sua pagina sulle asseverazioni di perizie e traduzioni, lo mette come condizione: il traduttore «deve essere estraneo all'atto da lui tradotto». Il Tribunale di Rieti aggiunge il grado di parentela. In pratica:

  • non puoi asseverare la traduzione del tuo diploma, del tuo atto di nascita, della tua sentenza di divorzio;
  • non può farlo un tuo familiare, nemmeno se è traduttore di professione;
  • non può farlo l'avvocato o il consulente che è parte della pratica.

È il motivo per cui le università rifiutano le traduzioni fatte dal candidato: la guida all'iscrizione all'università in Italia con un titolo estero ci torna sopra, perché è l'errore che fa perdere più tempo agli studenti.

Davanti a chi si giura, e quanto costa

Il giuramento si presta davanti al cancelliere di un tribunale, davanti a un giudice di pace o davanti a un notaio. Le modalità sono fissate da ciascun ufficio: il Tribunale di Rieti, per esempio, limita a quattro le traduzioni asseverabili per appuntamento e richiede la firma davanti al cancelliere.

La spesa fiscale è quella del bollo. Tribunale di Milano e Tribunale di Pisa indicano una marca da bollo da 16 euro ogni 4 pagine del verbale e della traduzione, più 2 euro per allegato secondo le indicazioni di Milano. Alcune pratiche sono esenti in base alla Tabella B del DPR 642/1972: adozione, affidamento, cause di lavoro e previdenza, per citare i casi più frequenti. L'esenzione va dichiarata nel verbale citando la norma. Le voci di spesa di una pratica completa sono spiegate nella guida su quanto costa una traduzione giurata.

L'albo dei CTU: utile, non obbligatorio per legge

Molti tribunali chiedono, in pratica, che il traduttore sia iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del tribunale stesso o al ruolo periti ed esperti della Camera di commercio. Altri, come Pisa e Rieti, scrivono espressamente che nessun titolo è richiesto. Non c'è una regola nazionale: la prassi cambia da tribunale a tribunale, e l'unico modo per saperlo è leggere la pagina dell'ufficio giudiziario interessato.

Tradotto in pratica: l'iscrizione ai CTU è un elemento di affidabilità, non una qualifica di legge. Se un fornitore te la presenta come l'unico modo valido di fare una traduzione giurata, sta semplificando a proprio vantaggio.

E se il documento è stato rilasciato all'estero?

Qui si gioca la maggior parte delle pratiche reali: un atto di nascita brasiliano, un casellario giudiziale rumeno, un diploma di laurea indiano da presentare in Italia. L'art. 33 del DPR 445/2000 prevede che gli atti stranieri siano accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme dalla rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale. La legge non definisce chi sia il «traduttore ufficiale»: è una formula aperta, e in pratica è la strada per cui una traduzione giurata prodotta all'estero da un traduttore giurato presso una corte d'appello viene presentata in Italia.

Da sapere anche:

  • per gli atti di stato civile rilasciati in un Paese dell'Unione europea, il regolamento UE 2016/1191 permette di allegare un modulo standard multilingue che in molti casi evita sia la legalizzazione sia la traduzione: chiedilo all'autorità che emette l'atto, può farti risparmiare l'intera spesa;
  • fuori dall'Unione europea serve l'apostille per i Paesi della Convenzione dell'Aia, o la legalizzazione consolare per gli altri. Si appone sull'originale prima della traduzione: la guida su apostille e traduzione giurata spiega l'ordine dei passaggi;
  • se il documento va trascritto in un Comune italiano, la procedura è quella descritta nella guida alla trascrizione di un atto estero in Italia.

Un punto di onestà. Non esiste una fonte italiana che dica in modo esplicito e generale se una traduzione giurata prodotta all'estero sia sempre accettata: l'art. 33 non definisce il «traduttore ufficiale», e le prassi degli uffici variano. Per questo l'unica risposta corretta è: chiedi all'ufficio che riceverà il documento quale forma di traduzione accetta, prima di ordinare. Se vuoi, scrivici e lo verifichiamo con te.

Le domande da fare a un fornitore

  1. Chi firma la traduzione, e con quale veste? La risposta deve nominare un traduttore e il tipo di giuramento, non un marchio.
  2. Il prezzo è a documento o a pagina? È la prima fonte di sorprese sui preventivi. Da noi è a pagina, e la trovi scritta nella pagina prezzi.
  3. Il bollo è compreso? Ha senso solo se la traduzione viene asseverata in Italia. Nel PDF su scansione il bollo non c'entra.
  4. Riceverò un PDF, un originale cartaceo o entrambi? La guida su quando basta il PDF e quando serve l'originale ti aiuta a capire che cosa ti serve.
  5. Che cosa accade se l'ufficio contesta la traduzione? Una risposta chiara su correzioni e tempi vale più di qualunque promessa di accettazione.

Come lavoriamo noi

I nostri traduttori sono giurati presso le corti d'appello competenti, scelti per la combinazione linguistica e per il tipo di documento. Tu carichi la scansione, noi traduciamo, firmiamo e timbriamo, e ricevi il PDF via email in 24-48 ore lavorative, a 30 euro a pagina: la quantità da indicare nell'ordine è il numero di pagine. Il percorso completo è nella pagina come funziona, e la copia cartacea per posta è un'opzione da aggiungere quando vuoi.

Se la tua procedura richiede espressamente l'asseverazione davanti a un tribunale italiano, possiamo organizzarla su preventivo: succede soprattutto per documenti italiani destinati all'estero e per qualche ufficio particolarmente rigido. Scrivici prima di ordinare e verifichiamo insieme che cosa chiede il tuo ufficio.

I documenti che trattiamo più spesso sono raccolti per tipo nella collezione i nostri servizi, e per pratica nelle collezioni documenti per la cittadinanza, documenti di stato civile, documenti per l'università e documenti per il lavoro.

Domande frequenti

Posso tradurre e asseverare io la traduzione dei miei documenti?

No. Il traduttore deve essere estraneo all'atto: lo scrive il Tribunale di Milano, e il Tribunale di Rieti aggiunge che non può essere nemmeno un parente. Vale anche se sei traduttore di professione.

Serve essere iscritto all'albo dei CTU per asseverare?

Non per legge nazionale. Molti tribunali lo chiedono nella prassi, altri scrivono espressamente che nessun titolo è richiesto. Dipende dall'ufficio giudiziario: va verificato sulla sua pagina.

Un traduttore straniero può fare una traduzione valida in Italia?

L'art. 33 del DPR 445/2000 prevede la traduzione fatta da un «traduttore ufficiale», senza definire il termine, ed è la strada per cui le traduzioni giurate fatte all'estero vengono presentate in Italia. Poiché nessuna fonte italiana lo definisce in modo esplicito, chiedi conferma all'ufficio destinatario prima di ordinare.

Chi traduce un documento verso una lingua diversa dall'italiano?

Un traduttore giurato per quella combinazione linguistica. Noi lavoriamo in italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, rumeno e arabo, e tra queste sei lingue. Per un'altra lingua scrivici per un preventivo.

Che differenza c'è tra un traduttore giurato e un'agenzia di traduzione?

Il giuramento è un atto personale: lo presta un traduttore, non una società. Un'agenzia seria ti dice chi traduce e con quale veste; il nostro ruolo è esattamente questo, mettere in relazione la tua pratica con il traduttore giurato che la copre.

Quanto costa la marca da bollo?

Nelle indicazioni dei tribunali di Milano e Pisa, 16 euro ogni 4 pagine, più 2 euro per allegato secondo Milano, con le esenzioni della Tabella B del DPR 642/1972. Riguarda l'asseverazione in Italia: il nostro PDF su scansione a 30 euro a pagina non prevede bolli.

Come scelgo, allora, se non esiste un albo?

Guarda tre cose: chi firma e con quale veste, se il prezzo è a pagina o a documento, e che cosa accade se l'ufficio chiede una correzione. Il resto, inclusa l'accettazione, dipende dall'ufficio destinatario, e nessun fornitore può garantirla. Altre risposte sono nelle domande frequenti e nella pagina quale traduzione scegliere.

Fonti: Tribunale di Pisa, asseverazioni; Tribunale di Milano, asseverazioni di perizie e traduzioni; Tribunale di Rieti, asseverazioni giurate di perizie e traduzioni; DPR 28 dicembre 2000 n. 445, art. 33; DPR 26 ottobre 1972 n. 642, Tabella B; regolamento UE 2016/1191.

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Condizioni generali

Le presenti condizioni disciplinano l'acquisto di servizi di traduzione giurata tramite il sito giuradoc.it. Effettuando un ordine, il cliente dichiara di averle lette e accettate.

1. Prestatore

DOCUTRAD, société par actions simplifiée (SAS) di diritto francese con capitale sociale di 1.000 €, iscritta al Registro del commercio di Parigi (RCS de Paris) con il n. 106 245 426, con sede in 78 avenue des Champs-Élysées, Bureau 326, 75008 Parigi (Francia), che opera in Italia con il marchio Giuradoc. Contatto: info@giuradoc.it. Dati completi nelle Note legali.

2. Oggetto del servizio

Il servizio consiste nella traduzione giurata del documento fornito dal cliente, realizzata da un traduttore giurato che la firma, la timbra e ne attesta la fedeltà al documento ricevuto. La traduzione è eseguita sulla base della scansione o della foto caricata dal cliente ed è consegnata in formato PDF via email.

Sono disponibili come servizi opzionali: la copia cartacea spedita per posta e, su preventivo, la traduzione certificata conforme al documento originale (che richiede l'invio dell'originale) e l'apostille o la legalizzazione.

Il prestatore non interviene nelle decisioni dell'ente destinatario e non garantisce l'accettazione del documento quando questa dipende da requisiti estranei alla traduzione, come la legalizzazione, l'apostille o la validità dell'originale.

3. Ordine

Il cliente sceglie il documento, indica la lingua di partenza e quella di arrivo, carica il file e conferma l'ordine. Il contratto si conclude con la conferma d'ordine inviata via email. Se il file risulta illeggibile o il numero di pagine non corrisponde a quanto indicato, il prestatore contatta il cliente prima di iniziare il lavoro.

4. Prezzi

I prezzi applicabili sono quelli indicati nella scheda di ciascun servizio al momento dell'ordine, espressi in euro e comprensivi delle imposte. L'unità di fatturazione è la pagina, intesa come ciascuna facciata scritta del documento, compresi timbri, annotazioni e apostille. Se il documento richiede un adeguamento del prezzo, il prestatore lo conferma al cliente prima dell'inizio del lavoro. I servizi opzionali sono fatturati a parte.

5. Pagamento

Il pagamento avviene al momento dell'ordine, con i mezzi proposti nella pagina di pagamento. Il lavoro inizia dopo la conferma del pagamento. La fattura è emessa automaticamente e può essere richiesta in qualsiasi momento a info@giuradoc.it.

6. Tempi di consegna

Il termine di consegna è di 24-48 ore lavorative per un documento standard. Per documenti lunghi, lingue meno diffuse o servizi su preventivo, il termine è comunicato al cliente prima dell'inizio del lavoro. I termini decorrono dalla conferma del pagamento e dalla ricezione di un documento leggibile e completo. I tempi di spedizione postale si aggiungono.

7. Diritto di recesso

Il consumatore dispone, in via generale, di quattordici (14) giorni per recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione, ai sensi dell'articolo 52 del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

La traduzione giurata è tuttavia un servizio realizzato su misura sul documento del cliente. Di conseguenza:

  • se il cliente chiede espressamente che l'esecuzione inizi prima della scadenza del termine di recesso e riconosce che perderà tale diritto a servizio completamente eseguito, si applica l'esclusione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
  • trattandosi di una prestazione chiaramente personalizzata, si applica inoltre l'esclusione dell'articolo 59, comma 1, lettera c).

Finché il traduttore non ha iniziato il lavoro, l'ordine può essere annullato con rimborso integrale. Per esercitare il recesso è sufficiente comunicarlo a info@giuradoc.it.

8. Obblighi del cliente

Il cliente deve fornire un documento completo e leggibile, indicare la grafia esatta dei nomi propri come compare nel suo documento d'identità e segnalare l'ente destinatario. Le correzioni dovute a dati errati o incompleti forniti dal cliente possono comportare una nuova fatturazione.

9. Reclami e difetti di conformità

Il cliente dispone di quattordici (14) giorni dalla consegna per segnalare errori di trascrizione, omissioni o difetti di formattazione imputabili al prestatore, che sono corretti gratuitamente e nel più breve tempo possibile. Resta salva la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del consumo.

10. Responsabilità

La responsabilità del prestatore è limitata alla corretta esecuzione della traduzione ordinata. Il prestatore non risponde dei danni derivanti da una presentazione tardiva imputabile al cliente, dalla mancanza di apostille o legalizzazione dell'originale, né dei criteri di accettazione di un ente. Nulla in questa clausola esclude la responsabilità imposta dalla legge in modo inderogabile nei confronti dei consumatori.

11. Riservatezza e dati personali

I documenti sono trattati in modo riservato e vi accedono soltanto il personale necessario e il traduttore incaricato della pratica, tenuto al segreto professionale. Il trattamento dei dati personali è descritto nell'Informativa privacy.

12. Forza maggiore

Non costituisce inadempimento l'impossibilità di prestare il servizio per cause di forza maggiore. In tal caso il cliente viene informato e, se il ritardo è incompatibile con la sua pratica, può annullare l'ordine e ottenere il rimborso.

13. Legge applicabile e reclami

Il consumatore residente abitualmente in Italia conserva la tutela delle norme imperative del diritto italiano (articolo 6 del Regolamento Roma I). I reclami possono essere indirizzati a info@giuradoc.it. La piattaforma europea per la risoluzione online delle controversie ha cessato di funzionare il 20 luglio 2025.

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