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Traduzione giurata telematica: cosa cambia con la legge 182/2025

Traduzione giurata telematica: cosa cambia con la legge 182/2025

In breve

  • L'art. 39 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto l'art. 5 del regio decreto n. 1366 del 1922.
  • Le traduzioni giurate «possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente», secondo le regole del processo civile telematico.
  • L'atto digitale deve contenere il giuramento del traduttore e l'attestazione di conformità della traduzione al testo originale; l'imposta di bollo resta dovuta.
  • L'applicazione è in corso, tribunale per tribunale: alcuni hanno già pubblicato le istruzioni per il deposito telematico, altri descrivono ancora solo il giuramento allo sportello.
  • La norma riguarda l'asseverazione presso le cancellerie italiane. Non disciplina le traduzioni giurate fatte all'estero, che restano regolate dalle norme di sempre.

Per un secolo, «traduzione giurata» in Italia ha voluto dire una cosa precisa: il traduttore va in cancelleria con il documento, la traduzione e il modulo, giura davanti al cancelliere e torna a casa con un fascicolo di carta, timbrato e pieno di marche da bollo. A fine 2025 il legislatore ha aperto la porta alla versione digitale. È una novità vera, ma è anche una novità di cui si parla poco e spesso male. In questa guida trovi il testo esatto della norma, quello che cambia, quello che non cambia e i punti ancora aperti.

Che cosa dice esattamente la legge 182/2025?

Le referenze

  • Legge 2 dicembre 2025, n. 182, «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese»;
  • pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025;
  • in vigore dal 18 dicembre 2025;
  • art. 39, rubricato «Disposizioni in materia di traduzioni giurate»;
  • norma modificata: art. 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, «concernente la semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie».

Il testo prima della riforma

Fino al 17 dicembre 2025 l'art. 5 del regio decreto diceva soltanto: «Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore richieggano che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato». Le traduzioni non erano nemmeno nominate: la prassi le trattava come perizie stragiudiziali, giurate allo sportello.

Il testo in vigore

L'art. 39 sostituisce l'art. 5 con questo testo: «Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le perizie stragiudiziali, ivi comprese le traduzioni giurate, possono altresì essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile, fermo restando il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti di cui sia prevista l'esazione, ove dovuti. In tal caso, l'atto contiene il giuramento di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate, allo scopo di far conoscere la verità e, se si tratta di traduzioni giurate, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo in lingua originale».

Che cosa cambia, in concreto?

Leggendo la norma con attenzione, le novità sono quattro.

1. Le traduzioni giurate sono nominate per la prima volta

Il nuovo art. 5 dice espressamente che le perizie stragiudiziali comprendono le traduzioni giurate. Una precisazione che sembra banale, ma che dà una base testuale chiara a una prassi che finora si reggeva sull'interpretazione.

2. Il giuramento può viaggiare in digitale

Accanto al giuramento allo sportello («sono ricevuti dal cancelliere»), la legge aggiunge un'alternativa: la traduzione può essere formata, firmata e trasmessa digitalmente. La parola «altresì» è importante: la via cartacea non è abolita, si aggiunge una seconda strada.

3. Le regole sono quelle del processo civile telematico

La legge non crea una piattaforma nuova: rinvia alla normativa sul processo civile telematico (sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici). In pratica, chi vuole asseverare in digitale deve poter usare gli strumenti del processo telematico: firma digitale, posta elettronica certificata, registrazione nei sistemi della giustizia.

4. Il giuramento entra nel documento

Nella versione digitale non c'è un verbale redatto dal cancelliere davanti al traduttore: è l'atto stesso che deve contenere la formula del giuramento e, per le traduzioni, l'attestazione di conformità al testo originale.

Come la stanno applicando i tribunali?

Qui serve prudenza, perché l'applicazione non è uniforme e cambia di settimana in settimana.

Il Tribunale di Fermo, per esempio, ha pubblicato istruzioni per il deposito telematico che citano espressamente l'art. 39 della legge 182/2025. Per asseverare online, il traduttore deve:

  • essere registrato nel REGINDE (il registro degli indirizzi elettronici della giustizia), con codice fiscale e indirizzo PEC;
  • disporre di una firma digitale su dispositivo (smart card o chiavetta);
  • usare il software gratuito SLPCT per preparare la busta telematica;
  • depositare un unico file PDF firmato che contiene il documento, la traduzione e il verbale di asseverazione online, con le marche da bollo scansionate (16 euro ogni 4 facciate o 100 righe), conservando gli originali dei contrassegni per eventuali controlli.

Altri tribunali, invece, descrivono ancora soltanto il giuramento allo sportello. Le istruzioni del Tribunale di Cagliari aggiornate ad aprile 2026, per esempio, indicano giorni e orari dell'ufficio, un massimo di asseverazioni giornaliere per traduttore e il costo in marche da bollo. Se hai bisogno di un'asseverazione italiana, quindi, controlla la pagina del tribunale scelto: è lì che trovi se il deposito telematico è già attivo.

Che cosa non cambia

  • Le marche da bollo. La legge lo dice espressamente: resta fermo il versamento dell'imposta di bollo e degli altri diritti dovuti. La versione digitale non è un modo per risparmiare sui bolli.
  • La responsabilità del traduttore. Il giuramento resta un giuramento: chi attesta il falso ne risponde, in digitale come su carta.
  • L'apostille per l'estero. Una traduzione asseverata in Italia da usare all'estero può ancora richiedere l'apostille della Procura della Repubblica. Come questo passaggio si applichi a un file firmato digitalmente dipende dalla prassi degli uffici e dall'autorità estera che lo riceve: verifica caso per caso. Le regole generali sono nella guida su apostille e traduzione giurata.
  • Le regole sui documenti stranieri da usare in Italia, che vediamo subito.

E le traduzioni giurate fatte all'estero?

È il punto più importante, e anche quello su cui circolano più semplificazioni. La legge 182/2025 modifica una norma sulle cancellerie giudiziarie italiane: disciplina il modo in cui un traduttore assevera una traduzione davanti a un ufficio italiano. Non dice nulla sulle traduzioni giurate eseguite fuori dall'Italia, e non va letta come se le riguardasse.

Per un documento straniero da usare in Italia, le norme di riferimento restano quelle di prima:

  • l'art. 33 del DPR 445/2000, che chiede una traduzione in italiano «certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale», fatte salve le esenzioni previste da leggi o accordi internazionali;
  • il Regolamento UE 2016/1191, secondo cui, per i documenti pubblici rientranti nel suo ambito, la traduzione certificata eseguita da una persona qualificata secondo il diritto di uno Stato membro è accettata in tutti gli Stati membri (art. 6, par. 2);
  • le convenzioni internazionali sull'apostille e sull'esenzione dalla legalizzazione.

In altre parole: la riforma rende più moderna l'asseverazione italiana, ma non cambia le altre strade già previste dalla legge per tradurre un documento straniero. Quali siano queste strade, e come capire quale chiede il tuo ufficio, è spiegato nella guida giurata, asseverata, certificata o legalizzata.

Che cosa significa per te

Se devi presentare un documento straniero in Italia

Per la maggior parte delle pratiche (cittadinanza, permesso di soggiorno, università, Comune) l'ente chiede il documento apostillato o legalizzato, se necessario, e una traduzione ufficiale. La riforma non aggiunge requisiti nuovi. La domanda da fare all'ufficio resta la stessa: quale forma di traduzione accetta, e in quale formato. Se le pratiche sono online, come la domanda di cittadinanza italiana, ti serviranno comunque file da caricare: leggi quando una traduzione giurata in PDF basta.

Se ti serve proprio un'asseverazione italiana

Succede soprattutto per documenti italiani destinati all'estero, quando l'autorità straniera chiede espressamente una traduzione giurata davanti a un tribunale italiano. In questo caso la riforma può accorciare i tempi, se il traduttore è abilitato al deposito telematico e il tribunale lo ha attivato. Prima di procedere, chiedi all'autorità straniera se accetta un documento firmato digitalmente o se vuole il fascicolo cartaceo, e con quale apostille.

Che cosa fa Giuradoc

Per correttezza, ecco come si colloca il nostro servizio rispetto alla riforma. Giuradoc mette in contatto chi ha bisogno di una traduzione con traduttori giurati presso le corti d'appello competenti. La traduzione standard è fatta sulla scansione che carichi, firmata e timbrata dal traduttore, con l'attestazione di fedeltà al documento ricevuto, e ti arriva in PDF in 24-48 ore lavorative, a 30 € a pagina.

Questa traduzione non è un'asseverazione presso un tribunale italiano, né in forma cartacea né nella nuova forma telematica: la legge 182/2025 non è il suo fondamento e non ti diciamo il contrario. Se il tuo ente esige l'asseverazione italiana, verificalo prima di ordinare: in quel caso possiamo organizzarla su preventivo. Per le altre esigenze:

Domande frequenti

Da quando si possono fare traduzioni giurate in digitale?

La legge 182/2025 è in vigore dal 18 dicembre 2025. Dal punto di vista pratico, però, serve che il tribunale abbia organizzato la ricezione telematica e che il traduttore abbia gli strumenti richiesti (registrazione REGINDE, PEC, firma digitale). Controlla la pagina «asseverazioni» del tribunale.

La traduzione giurata digitale costa meno?

Non necessariamente. La legge mantiene espressamente l'imposta di bollo e gli altri diritti dovuti. Può far risparmiare tempo e spostamenti, non i bolli. Per le voci di costo di una traduzione, leggi quanto costa una traduzione giurata.

La riforma vale anche per i traduttori che lavorano all'estero?

La norma riguarda il giuramento davanti alle cancellerie italiane e rinvia alle regole del processo civile telematico italiano. Non disciplina le traduzioni giurate eseguite all'estero, che restano regolate dal DPR 445/2000, dal Regolamento UE 2016/1191 e dalle convenzioni internazionali. Su questo punto non ci sono ancora, per quanto ci risulta, indicazioni ministeriali.

Il traduttore deve ancora andare in tribunale?

Per la via telematica no, se il tribunale l'ha attivata. La via allo sportello, però, non è stata abolita: molti tribunali continuano a ricevere i giuramenti in presenza, su appuntamento.

Una traduzione asseverata in digitale è valida all'estero?

Dipende dal Paese e dall'autorità che la riceve, e dall'apostille. Su questo la prassi è ancora in formazione: chiedi all'autorità estera, per iscritto, se accetta il documento digitale prima di procedere. Le risposte generali sui nostri servizi sono nelle domande frequenti.

Fonti: Legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 39 (Normattiva); Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 281 del 3 dicembre 2025; Regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, art. 5 (Normattiva); DPR 445/2000, art. 33; Regolamento (UE) 2016/1191; Tribunale di Fermo, asseverazioni di perizie e traduzioni; Tribunale di Cagliari, istruzioni per giurare perizie e traduzioni (aprile 2026).

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Condizioni generali

Le presenti condizioni disciplinano l'acquisto di servizi di traduzione giurata tramite il sito giuradoc.it. Effettuando un ordine, il cliente dichiara di averle lette e accettate.

1. Prestatore

DOCUTRAD, société par actions simplifiée (SAS) di diritto francese con capitale sociale di 1.000 €, iscritta al Registro del commercio di Parigi (RCS de Paris) con il n. 106 245 426, con sede in 78 avenue des Champs-Élysées, Bureau 326, 75008 Parigi (Francia), che opera in Italia con il marchio Giuradoc. Contatto: info@giuradoc.it. Dati completi nelle Note legali.

2. Oggetto del servizio

Il servizio consiste nella traduzione giurata del documento fornito dal cliente, realizzata da un traduttore giurato che la firma, la timbra e ne attesta la fedeltà al documento ricevuto. La traduzione è eseguita sulla base della scansione o della foto caricata dal cliente ed è consegnata in formato PDF via email.

Sono disponibili come servizi opzionali: la copia cartacea spedita per posta e, su preventivo, la traduzione certificata conforme al documento originale (che richiede l'invio dell'originale) e l'apostille o la legalizzazione.

Il prestatore non interviene nelle decisioni dell'ente destinatario e non garantisce l'accettazione del documento quando questa dipende da requisiti estranei alla traduzione, come la legalizzazione, l'apostille o la validità dell'originale.

3. Ordine

Il cliente sceglie il documento, indica la lingua di partenza e quella di arrivo, carica il file e conferma l'ordine. Il contratto si conclude con la conferma d'ordine inviata via email. Se il file risulta illeggibile o il numero di pagine non corrisponde a quanto indicato, il prestatore contatta il cliente prima di iniziare il lavoro.

4. Prezzi

I prezzi applicabili sono quelli indicati nella scheda di ciascun servizio al momento dell'ordine, espressi in euro e comprensivi delle imposte. L'unità di fatturazione è la pagina, intesa come ciascuna facciata scritta del documento, compresi timbri, annotazioni e apostille. Se il documento richiede un adeguamento del prezzo, il prestatore lo conferma al cliente prima dell'inizio del lavoro. I servizi opzionali sono fatturati a parte.

5. Pagamento

Il pagamento avviene al momento dell'ordine, con i mezzi proposti nella pagina di pagamento. Il lavoro inizia dopo la conferma del pagamento. La fattura è emessa automaticamente e può essere richiesta in qualsiasi momento a info@giuradoc.it.

6. Tempi di consegna

Il termine di consegna è di 24-48 ore lavorative per un documento standard. Per documenti lunghi, lingue meno diffuse o servizi su preventivo, il termine è comunicato al cliente prima dell'inizio del lavoro. I termini decorrono dalla conferma del pagamento e dalla ricezione di un documento leggibile e completo. I tempi di spedizione postale si aggiungono.

7. Diritto di recesso

Il consumatore dispone, in via generale, di quattordici (14) giorni per recedere dal contratto senza dover fornire alcuna motivazione, ai sensi dell'articolo 52 del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

La traduzione giurata è tuttavia un servizio realizzato su misura sul documento del cliente. Di conseguenza:

  • se il cliente chiede espressamente che l'esecuzione inizi prima della scadenza del termine di recesso e riconosce che perderà tale diritto a servizio completamente eseguito, si applica l'esclusione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
  • trattandosi di una prestazione chiaramente personalizzata, si applica inoltre l'esclusione dell'articolo 59, comma 1, lettera c).

Finché il traduttore non ha iniziato il lavoro, l'ordine può essere annullato con rimborso integrale. Per esercitare il recesso è sufficiente comunicarlo a info@giuradoc.it.

8. Obblighi del cliente

Il cliente deve fornire un documento completo e leggibile, indicare la grafia esatta dei nomi propri come compare nel suo documento d'identità e segnalare l'ente destinatario. Le correzioni dovute a dati errati o incompleti forniti dal cliente possono comportare una nuova fatturazione.

9. Reclami e difetti di conformità

Il cliente dispone di quattordici (14) giorni dalla consegna per segnalare errori di trascrizione, omissioni o difetti di formattazione imputabili al prestatore, che sono corretti gratuitamente e nel più breve tempo possibile. Resta salva la garanzia legale di conformità prevista dal Codice del consumo.

10. Responsabilità

La responsabilità del prestatore è limitata alla corretta esecuzione della traduzione ordinata. Il prestatore non risponde dei danni derivanti da una presentazione tardiva imputabile al cliente, dalla mancanza di apostille o legalizzazione dell'originale, né dei criteri di accettazione di un ente. Nulla in questa clausola esclude la responsabilità imposta dalla legge in modo inderogabile nei confronti dei consumatori.

11. Riservatezza e dati personali

I documenti sono trattati in modo riservato e vi accedono soltanto il personale necessario e il traduttore incaricato della pratica, tenuto al segreto professionale. Il trattamento dei dati personali è descritto nell'Informativa privacy.

12. Forza maggiore

Non costituisce inadempimento l'impossibilità di prestare il servizio per cause di forza maggiore. In tal caso il cliente viene informato e, se il ritardo è incompatibile con la sua pratica, può annullare l'ordine e ottenere il rimborso.

13. Legge applicabile e reclami

Il consumatore residente abitualmente in Italia conserva la tutela delle norme imperative del diritto italiano (articolo 6 del Regolamento Roma I). I reclami possono essere indirizzati a info@giuradoc.it. La piattaforma europea per la risoluzione online delle controversie ha cessato di funzionare il 20 luglio 2025.

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