In breve
- Per la cittadinanza per matrimonio o per residenza servono di norma l'atto di nascita e il certificato penale del Paese d'origine (e di ogni Paese in cui hai vissuto dai 14 anni), legalizzati o apostillati e tradotti in italiano.
- Per la cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) serve la catena completa degli atti di nascita, matrimonio e morte, in copia integrale: dal 2025 le regole sono più restrittive.
- L'ordine conta: prima l'apostille sull'originale, poi la traduzione, che deve coprire anche l'apostille.
- Il certificato penale vale sei mesi: è il documento che scade più spesso durante la preparazione della domanda.
- Prima di ordinare, verifica quale forma di traduzione chiede l'ufficio che riceve la domanda: alcuni chiedono anche l'apostille o il visto consolare sulla traduzione.
La domanda di cittadinanza è una delle pratiche più lunghe che un cittadino straniero affronta in Italia, e una delle più esigenti sui documenti. Un atto di nascita senza apostille, un certificato penale scaduto o una traduzione che dimentica un timbro bastano per far tornare indietro il fascicolo. In questa guida trovi, per ciascuna via di accesso, l'elenco dei documenti esteri da tradurre, le regole sulla legalizzazione e sulla traduzione, e gli errori da evitare.
Quali sono le vie per diventare cittadino italiano?
La legge di riferimento è la legge 5 febbraio 1992, n. 91. Le tre vie più frequenti, per chi ha documenti stranieri, sono il matrimonio, la residenza e la discendenza. I documenti esteri richiesti sono in gran parte gli stessi; cambiano il numero e la profondità della ricerca.
Cittadinanza per matrimonio o unione civile (art. 5)
Il coniuge straniero di un cittadino italiano può chiedere la cittadinanza dopo due anni di residenza legale in Italia dal matrimonio, oppure dopo tre anni dal matrimonio se la coppia vive all'estero. I termini si dimezzano se ci sono figli nati o adottati dai coniugi. Al momento del decreto il matrimonio deve essere ancora valido e non deve esserci separazione (art. 5, L. 91/1992).
Gli altri requisiti: conoscenza dell'italiano almeno di livello B1, attestata da un titolo di studio o da una certificazione di un ente riconosciuto (art. 9.1), il versamento di un contributo di 250 euro al Ministero dell'Interno e l'assenza di condanne ostative. Chi vive in Italia presenta la domanda online al Ministero dell'Interno e la pratica viene istruita dalla Prefettura; chi vive all'estero la presenta al Consolato competente.
I documenti esteri tipici:
- atto di nascita del Paese di nascita, completo di paternità e maternità, legalizzato o apostillato e tradotto;
- certificato penale del Paese d'origine, dei Paesi di cui hai la cittadinanza e di ogni Paese in cui hai risieduto dai 14 anni, rilasciato da non più di sei mesi, legalizzato o apostillato e tradotto;
- atto di matrimonio trascritto in Italia, documento d'identità, permesso o titolo di soggiorno, ricevuta del contributo, attestazione della lingua.
Cittadinanza per residenza (art. 9)
Chi risiede legalmente in Italia da un certo numero di anni può chiedere la concessione della cittadinanza: in generale dieci anni per i cittadini di Paesi extra UE e quattro anni per i cittadini dell'Unione europea, con periodi diversi per alcune categorie (apolidi, rifugiati, discendenti di cittadini italiani, maggiorenni adottati). Servono anche redditi sufficienti negli ultimi anni.
Sul fronte dei documenti esteri, la richiesta è la stessa della via per matrimonio: atto di nascita e certificato penale dei Paesi in cui hai vissuto, legalizzati o apostillati e tradotti. Il termine per concludere il procedimento è di 24 mesi, prorogabili fino a 36, sia per l'art. 5 sia per l'art. 9 (art. 9-ter).
Cittadinanza per discendenza (iure sanguinis) dopo la L. 74/2025
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, ha introdotto nella legge 91/1992 l'art. 3-bis. Chi è nato all'estero e possiede un'altra cittadinanza è considerato non aver mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle condizioni previste, in particolare:
- la domanda di riconoscimento, completa di documenti, è stata presentata al Consolato o al Comune entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, o nel giorno di un appuntamento comunicato entro quella data, oppure è stata avviata una causa entro la stessa data;
- un genitore o un nonno ha, o aveva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
- un genitore ha risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquistato la cittadinanza e prima della nascita del figlio.
La norma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 63 del 2026 ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate, e con l'ordinanza n. 147 del 2026 ha rinviato alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione sulla compatibilità dell'art. 3-bis con il diritto dell'UE. La partita non è chiusa: se il tuo caso dipende da queste regole, fatti consigliare da un avvocato prima di investire in documenti e traduzioni.
Quando il diritto c'è, i documenti restano quelli di sempre, per ogni generazione della linea:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano, rilasciato dal Comune italiano;
- certificato dell'autorità straniera che attesta se e quando l'avo si è naturalizzato;
- atti di nascita, di matrimonio e, se necessario, di morte di ogni persona della linea, in copia integrale, legalizzati o apostillati e tradotti;
- eventuali sentenze di divorzio o rettifiche che spiegano differenze nei nomi.
Per una linea di tre o quattro generazioni si arriva facilmente a dieci o quindici atti: vale la pena raccoglierli tutti prima di ordinare le traduzioni, per farle in un unico ordine coerente nei nomi.
Legalizzazione e apostille: perché vengono prima della traduzione
Un documento pubblico estero vale in Italia se la sua autenticità è certificata. Lo prevede l'art. 33 del DPR 445/2000, che fa salve le esenzioni previste dalle convenzioni internazionali. In pratica:
- apostille, se il Paese che ha rilasciato l'atto aderisce alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961: un timbro apposto dall'autorità designata dello Stato di rilascio;
- legalizzazione consolare dell'Ambasciata o del Consolato d'Italia, per i Paesi che non aderiscono alla Convenzione;
- nessuna formalità per molti atti rilasciati da un Paese dell'Unione europea: il regolamento UE 2016/1191 esonera dall'apostille i documenti pubblici su nascita, matrimonio, residenza, cittadinanza e assenza di precedenti penali, tra gli altri.
L'apostille si chiede nel Paese che ha rilasciato l'atto, sull'originale, e va fatta prima della traduzione: è parte del documento e va tradotta con il resto. Se traduci prima e apostilli dopo, la traduzione non copre l'apostille e va rifatta. Tutti i passaggi, Paese per Paese, sono spiegati nella nostra guida su apostille e traduzione giurata.
Che forma deve avere la traduzione?
È il punto su cui conviene essere precisi, perché le pagine delle Prefetture parlano spesso di «traduzione legalizzata» o «traduzione ufficiale» senza spiegare che cosa intendono. La regola generale è nell'art. 33, comma 3, del DPR 445/2000: ai documenti in lingua straniera va allegata una traduzione in italiano «certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale».
In concreto, per la cittadinanza le forme che incontrerai sono tre:
- traduzione di un traduttore giurato nel Paese di rilascio, con la firma del traduttore a sua volta apostillata o certificata dal Consolato italiano. È la formula indicata, ad esempio, dal Consolato generale d'Italia a Lione: la traduzione, «effettuata da un traduttore ufficiale giurato, deve essere certificata dall'Ambasciata/Consolato italiano competente oppure legalizzata con Apostille»;
- traduzione asseverata in Italia, con giuramento davanti a un cancelliere di tribunale, a un giudice di pace o a un notaio;
- per i documenti di un altro Paese UE che rientrano nel regolamento 2016/1191, la traduzione certificata da una persona abilitata in qualsiasi Stato membro (art. 6, par. 2), oppure, se basta all'ufficio, il modulo standard multilingue allegato all'atto, che spesso evita del tutto la traduzione.
Le differenze tra queste formule sono spiegate nella guida su traduzione giurata, asseverata, certificata e legalizzata. Il consiglio pratico è uno solo: guarda l'elenco dei documenti della tua Prefettura o del tuo Consolato e, se la formula non è chiara, chiedi per iscritto quale forma di traduzione accettano.
Che cosa ti consegna Giuradoc, e quando serve qualcosa in più
La traduzione standard di Giuradoc è una traduzione giurata in PDF: carichi una scansione o una foto leggibile, un traduttore giurato presso le corti d'appello competenti traduce l'atto integralmente, lo firma, lo timbra e ne attesta la fedeltà al documento ricevuto. La ricevi via email in 24-48 ore lavorative. Per il caricamento sul portale e per molte pratiche è il formato che serve; quando l'ufficio chiede di più, lo aggiungi:
- se vuole vedere la traduzione su carta alla convocazione, aggiungi la copia cartacea per posta (15 €);
- se chiede l'apostille o la legalizzazione sulla traduzione, o una traduzione certificata conforme all'originale (e non alla scansione), ti facciamo un preventivo: trovi queste opzioni tra i servizi complementari;
- se chiede espressamente una traduzione asseverata presso un tribunale italiano, la traduzione standard in PDF non è quella forma, ma l'asseverazione si può organizzare su preventivo: scrivici prima di ordinare.
Il confronto completo tra le soluzioni è nella pagina quale traduzione scegliere, e nella guida su quando il PDF basta e quando serve l'originale.
Le regole che valgono sempre
- Traduzione integrale: ogni pagina, timbro, annotazione a margine e l'apostille stessa.
- Nomi identici al passaporto: la Prefettura confronta ogni lettera tra atto di nascita, certificato penale, passaporto e permesso di soggiorno. Se la grafia cambia (traslitterazioni dall'arabo, dal cirillico, dal cinese), indicaci quella del passaporto.
- Traduttore diverso da te: non puoi tradurre i tuoi documenti, nemmeno se conosci bene le due lingue.
Quali documenti tradurre: l'elenco per tipo di atto
Ecco i documenti esteri che compaiono più spesso nelle domande di cittadinanza, con la relativa scheda (il prezzo è lo stesso per tutti: 30 € a pagina):
- traduzione giurata dell'atto di nascita: richiesto in tutte e tre le vie;
- traduzione giurata del certificato del casellario giudiziale: uno per ogni Paese di residenza dai 14 anni;
- traduzione giurata dell'atto di matrimonio: per i matrimoni celebrati all'estero e per la linea iure sanguinis;
- traduzione giurata dell'atto di morte: per gli ascendenti della linea;
- traduzione giurata della sentenza: per divorzi e rettifiche di stato civile;
- certificato di residenza e stato di famiglia esteri: quando l'ufficio chiede di provare la residenza o la composizione del nucleo all'estero.
I documenti più ordinati sono raccolti anche nella collezione delle traduzioni più richieste; per un atto che non trovi, c'è la scheda altro documento. Le combinazioni disponibili sono dall'italiano e verso l'italiano per inglese, spagnolo, francese, tedesco, rumeno e arabo, oltre a queste sei lingue tra loro. Per un'altra lingua, scrivici per un preventivo.
In che ordine muoversi
- Verifica il requisito: anni di residenza o di matrimonio, livello B1, e per la discendenza le condizioni dell'art. 3-bis.
- Leggi l'elenco del tuo ufficio (Prefettura o Consolato) e annota la forma di traduzione richiesta.
- Chiedi i certificati nel Paese d'origine: atti di nascita in copia integrale, certificato penale recente. Il certificato penale va chiesto per ultimo, perché deve avere meno di sei mesi quando presenti la domanda.
- Fai apporre l'apostille o la legalizzazione su ogni originale, se il Paese non è esonerato.
- Ordina le traduzioni tutte insieme, caricando le scansioni di originale e apostille, con i nomi scritti come sul passaporto.
- Presenta la domanda sul portale del Ministero dell'Interno o al Consolato, e conserva gli originali per la convocazione.
Gli errori che bloccano più spesso le domande
- Certificato penale scaduto: vale sei mesi dal rilascio. Se scade, servono un nuovo certificato, una nuova apostille e una nuova traduzione.
- Apostille fatta dopo la traduzione: la traduzione va rifatta per includerla.
- Traduzione parziale: un timbro o un'annotazione a margine non tradotti rendono il documento incompleto.
- Nomi diversi tra i documenti: chiedi al Consolato del tuo Paese un certificato di esatte generalità, e tradurlo con il resto.
- Estratto al posto della copia integrale: per la discendenza servono le copie integrali con tutte le annotazioni.
- Un Paese di residenza dimenticato: il certificato penale serve per ogni Paese in cui hai vissuto dopo i 14 anni, tranne l'Italia.
- Forma di traduzione non verificata: se l'ufficio chiede l'apostille o il visto consolare anche sulla traduzione, scoprirlo dopo costa tempo. Verificalo prima.
Quanto costa il fascicolo completo dipende dal numero di atti: per una domanda per matrimonio o residenza bastano spesso due o tre traduzioni. Abbiamo scritto una guida dedicata a quanto costa una traduzione giurata, e per più documenti nella stessa pratica possiamo prepararti un preventivo unico. Se la cittadinanza è il passo finale di un percorso iniziato con il permesso di soggiorno o con la conversione della patente, molti documenti li avrai già tradotti: controlla solo che non siano scaduti.
Domande frequenti
Il certificato penale tradotto vale sei mesi dalla traduzione o dal rilascio?
Dal rilascio. La traduzione non scade, ma il certificato penale sì: sei mesi dalla data in cui l'autorità del tuo Paese lo ha emesso. Ordina la traduzione subito dopo averlo ricevuto e apostillato.
Il mio atto di nascita è plurilingue: serve la traduzione?
Gli estratti plurilingue e, per i documenti di un Paese UE, il modulo standard multilingue previsto dal regolamento 2016/1191 possono evitare la traduzione, se l'ufficio ritiene sufficienti le informazioni che contengono. Se la Prefettura la chiede comunque, traduciamo le parti in lingua straniera.
Posso caricare sul portale la traduzione in PDF?
Sì: la domanda online si presenta caricando le scansioni dei documenti e delle traduzioni. Gli originali vanno conservati e portati alla convocazione: se l'ufficio vuole la traduzione su carta, aggiungi la copia cartacea per posta.
La vostra traduzione è accettata dalla Prefettura?
Dipende dalla forma che la tua Prefettura o il tuo Consolato richiede. La traduzione giurata in PDF è adatta a molte pratiche; se l'ufficio chiede anche l'apostille o la certificazione consolare sulla traduzione, la conformità all'originale o un'asseverazione in Italia, indicacelo prima di ordinare: ti diciamo che cosa possiamo fare e con quale preventivo. Altre risposte nelle domande frequenti.
Le nuove regole del 2025 valgono anche per la cittadinanza per matrimonio?
No. L'art. 3-bis introdotto dalla L. 74/2025 riguarda il riconoscimento per discendenza di chi è nato all'estero. La cittadinanza per matrimonio (art. 5) e per residenza (art. 9) seguono le proprie regole, con il requisito della lingua B1 e il contributo di 250 euro.
Quanto tempo ci vuole per tradurre i documenti?
24-48 ore lavorative per un documento standard. Per una linea iure sanguinis con molti atti ti confermiamo i tempi prima di iniziare. Tutti i servizi sono nella pagina i nostri servizi.
Fonti: L. 91/1992, art. 5; art. 9-ter; art. 3-bis; DPR 445/2000, art. 33; regolamento (UE) 2016/1191; Consolato generale d'Italia a Lione, cittadinanza per matrimonio; Consolato generale d'Italia a Basilea, cittadinanza iure sanguinis; Corte costituzionale, sentenza n. 63/2026 e ordinanza n. 147/2026.


